Notizie

Consegna fatture "a cavallo d'anno"

Con la presente desideriamo fornire alcune indicazioni pratiche su come consegnare, da Fattura SMART o dal portale Fatture&Corrispettivi, consegne distinte per:

  • fatture d'acquisto aventi data documento del 2023 consegnate nel 2023;
  • fatture d'acquisto aventi data documento del 2023 consegnate nel 2024;
  • fatture aventi data documento nel 2024.

La prima tipologia dovrà essere inserita in una specifica consegna che dovrà essere importata selezionando l'esercizio 2023 nell'Importatore Fatture.

La seconda e la terza tipologia dovranno essere inserite in una diversa consegna che dovrà essere importata selezionando l'esercizio 2024 nell'Importatore Fatture.

Ricordiamo infatti che le fatture di acquisto datate 2023 e ricevute nel 2024 (data di consegna SdI), in base all'attuale formulazione dell'art. 25 del D.P.R. 633/1972, devono essere registrate nel mese di gennaio 2024 e liquidate nel primo periodo di liquidazione del 2024.

Non risulta infatti possibile computare queste fatture nel mese di dicembre 2023 e neppure computarle nella dichiarazione IVA 2024 (riferita al 2023), in quanto non si tratta di "fatture dimenticate".

Ne consegue, quindi, che l’utilizzo della funzione “IVA p/p”, competenza IVA periodo precedente, risulta inibita nel primo periodo di liquidazione del 2020 (gennaio se la liquidazione è mensile, primo trimestre se la liquidazione è trimestrale).

Il suggerimento operativo è quindi quello di

CREARE CONSEGNE SEPARATE PER LE FATTURE D’ACQUISTO RICEVUTE NEL 2023 RISPETTO A QUELLE RICEVUTE NEL 2024.

 

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Fatture a "cavallo d'anno 2023/2024"

L'IVA SULLE FATTURE di DICEMBRE 2023

RICEVUTE A GENNAIO 2024

E' DETRAIBILE A GENNAIO 2024

 

Ci preme chiarire quanto segue, sottolineando che la procedura B.Point SP risponde alle disposizioni IVA in vigore sino ad oggi:

Con l’approssimarsi della fine dell’anno 2023, è opportuno ...

  • tenere in considerazione la nuova regola in materia di detraibilità dell’Iva contenuta nelle fatture di acquisto datate 2023 ma consegnate (tramite Sdi) nel 2024

A tale proposito è bene ricordare:

Durante l’anno, è possibile detrarre nella liquidazione del mese x ( del trimestre x), l’Iva afferente le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il 15 del mese (trimestre) x+1.

Esempio: per la ditta in liquidazione Iva mensile, la fattura datata 30 Novembre 2023 è possibile detrarla nella liquidazione Iva di Novembre 2023 se viene ricevuta tramite lo Sdi entro il 15 Dicembre 2023 (altrimenti l’Iva si può detrarre comunque nel mese di Dicembre).

A cavallo dell’anno, l’Iva afferente le fatture di acquisto datate Dicembre 2023 ma ricevute a Gennaio 2024 è detraibile a partire dalla liquidazione Iva di Gennaio (o 1° trimestre) 2024.

Esempio: per la ditta in liquidazione Iva trimestrale, la fattura datata 31 Dicembre 2023 ma ricevuta (tramite lo Sdi) il 01 Gennaio 2024 è possibile detrarla a partire dalla liquidazione Iva del 1° trimestre 2024.

Per ulteriori informazioni, Vi consigliamo di approfondire la normativa in vigore.

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DICH. ANN.le IVA 2022 - NOTE DI APPROFONDIMENTO

Con la Versione 22.10.00 sono stati rilasciati i programmi completi per il primo appuntamento dell'anno: la Dichiarazione Ann.le IVA 2022.

Per rendere più agevole il lavoro di compilazione, verifica e spedizione della Dichiarazione IVA 2022, allego al presente articolo tutta una serie di dispense che ti saranno utili durante il tuo lavoro; ed in particolare:

  1. NS0084 Dichiarazione IVA Annuale - Flusso Operativo
  2. NS0125 Dichierazione Annuale IVA - Casi Particolari di Presentazione
  3. NS0004 Dichiarazione IVA Annuale - Gestione Credito
  4. NS0117 Fornitura Telematica Dichiarazione AnnualeIVA
  5. NS0112 Forzatura Invio Telematico Dichiarazione Annuale IVA
  6. NS0118 Dichiarazione IVA Correttiva
  7. NS0025 Trasformazione Infrannuale - Stessa P.I.
  8. NS0035 Trasformazione Infrannuale - Cessazione Dante Causa

Le Note Salvatempo allegate al presente articolo, sono consultabili anche dal DeskTop attivo di B.Point SP, accedendo dalla scelta LiveUpDate.

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Detrazione IVA fatture dimenticate

 
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Ricordiamo le principali indicazioni fornite dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate 1/E, del 17/1/2018, in merito alla registrazione delle fatture di acquisto emesse dai fornitori nel 2017, e ricevute rispettivamente nel 2018 ovvero nel 2017:

  • le fatture emesse nel 2017 (con riferimento alla data documento) e ricevute nel 2018, possono continuare ad essere registrate nel 2018 (con riferimento alla data registrazione) e confluiscono nella liquidazione del periodo (mese o trimestre) in cui sono state registrate e confluiranno altresì, il prossimo anno, nella dichiarazione Annuale IVA 2019 (competenza 2018). In pratica nulla cambia rispetto al passato;
  • le fatture emesse nel 2017 (con riferimento alla data documento) e ricevute nel 2017, ma per le quali non è stata effettuata la registrazione nel 2017 (cd. "fatture dimenticate"), devono anch'esse essere registrate nel 2018 (con riferimento alla data registrazione) e confluiscono esclusivamente nella dichiarazione Annuale IVA 2018 (competenza 2017) e non confluiscono in nessuna liquidazione di periodo (mese o trimestre), né del 2017 né nel 2018.

N.B. Occorre prestare la massima attenzione al fatto che si tratti davvero di fatture emesse nel 2017 e ricevute nel 2017, in quanto solo per queste fatture deve essere adottata la nuova modalità di registrazione, mentre per quelle ricevute nel 2018 nulla cambia a livello di registrazione rispetto alle modalità utilizzate in passato.

  • Il presente flusso fa riferimento a "fatture dimenticate" dell'anno 2017, ma può essere utilizzato anche negli anni successivi per le fatture cartacee.
  • Il presente flusso può essere utilizzato anche per le fatture elettroniche a partire dall'anno 2019. Si pensi al caso di una fattura elettronica emessa il 20/12/2019, ricevuta il 30/12/2019 e registrata entro il 30/04/2020 (termine per la presentazione della Dichiarazione IVA).

Scarica la Nota Salvatempo e approfondisci l'argomento.

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Saldo TASI e IMU 2018

Saldo TASI e IMU 2018

Aggiornamento Aliquote TASI
Per l'anno di imposta TASI 2018 con la Release 18.70.10 vengono distribuite le aliquote di tutti i comuni italiani, garantendo la quasi totale copertura di tutte le tipologie deliberate. L'allineamento automatico delle aliquote TASI è soggetto all'attivazione del sotto modulo TASIIMPORT. Se il modulo non risulta attivo è possibile l'aggiornamento manuale delle stesse.

La TASI deve essere versata in due rate mediante modello F24. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. E', inoltre, possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

  • La TASI non si applica nella Provincia Autonoma di Bolzano e nella Provincia Autonoma di Trento. In sostituzione di tale tributo, nonché dell’IMU, nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI) e in quelli della Provincia Autonoma di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS). Per maggiori dettagli fare riferimento alla NS0073 Imposte comunali IMI - IMIS.

 

Aggiornamento Aliquote IMU

Per l'anno di imposta IMU 2018 con la Release 18.70.10 vengono distribuite le aliquote di tutti i comuni italiani, garantendo la quasi totale copertura di tutte le tipologie deliberate.

Come noto, ai sensi dell’art.9, D.Lgs. n. 23/2011, il versamento dell’IMU va effettuato in 2 rate:

  • la I rata, a titolo di acconto, entro il 16/06 di ogni anno;
  • la II rata, a titolo di saldo, entro il 16/12 di ogni anno.

Il calcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta:

  • in acconto, va effettuato in base alle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; (se il comune avesse già deliberato con aliquote anno corrente)
  • a saldo, va effettuato sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28/10 di ciascun anno; in caso di mancata pubblicazione nei termini vanno applicate le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente.

Per il 2018 i Comuni hanno avuto la possibilità di deliberare in materia di IMU fino al 21/10/2018 con la relativa pubblicazione sul citato sito Internet entro il 28/10/2018.
Conseguentemente, per determinare il saldo in scadenza il prossimo 17/12 è necessario:

  • verificare la delibera comunale che, al 28/10/2018, risulta pubblicata sul sito Internet www.finanze.it: al seguente indirizzo (clicca qui);
  • calcolare il saldo dell’IMU dovuta per il 2018, a conguaglio con quanto versato in acconto. 
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