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Pubblicazione nel sito della Relazione di fine mandato

Come previsto dall’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011, modificato dall’art. 11 del DL n° 16 del 6 marzo 2014le Province e i Comuni impegnati nelle prossime elezioni Amministrative sono tenuti a pubblicare nel sito istituzionale la "Relazione di fine mandato".

DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di  finanza  locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Art. 11 - Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province

1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:

"2. La relazione di fine mandato, redatta  dal  responsabile  del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione  della  relazione,  essa  deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la  certificazione  devono essere trasmesse dal presidente della provincia o  dal  sindaco  alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette  giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del  Consiglio  comunale  o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti  giorni dal provvedimento di indizione  delle  elezioni  e,  nei  tre  giorni successivi la  relazione  e  la  certificazione  sono  trasmesse  dal presidente della provincia o dal sindaco alla  sezione  regionale  di controllo della Corte dei conti. ((La relazione di  fine  mandato  è pubblicata)) ((. . .)) sul sito istituzionale della provincia  o  del comune entro e non oltre i  sette  giorni  successivi  alla  data  di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".

Schema tipo per la redazione della Relazione

Per la redazione della "Relazione di fine mandato" può essere utilizzato lo schema tipo adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e disponibile in forma semplificata per i Comuni sotto i 5.000 abitanti:

Schema tipo per la redazione della "Relazione di fine mandato" [Decreto del Ministro dell'Interno 26/04/2013]

Provvedimenti in caso di mancato adempimento

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della  relazione  di fine  mandato,  al sindaco  e,  qualora  non  abbia  predisposto  la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune  o  al segretario generale e' ridotto della meta', con riferimento alle  tre successive mensilita', rispettivamente, l'importo dell'indennita'  di mandato e degli emolumenti. Il sindaco e',  inoltre, tenuto  a  dare notizia della mancata pubblicazione della relazione,  motivandone  le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".

 


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