Come previsto dall’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011, modificato dall’art. 11 del DL n° 16 del 6 marzo 2014, le Province e i Comuni impegnati nelle prossime elezioni Amministrative sono tenuti a pubblicare nel sito istituzionale la "Relazione di fine mandato".
DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
Art. 11 - Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province
1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:
"2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. ((La relazione di fine mandato è pubblicata)) ((. . .)) sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".
Schema tipo per la redazione della Relazione
Per la redazione della "Relazione di fine mandato" può essere utilizzato lo schema tipo adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e disponibile in forma semplificata per i Comuni sotto i 5.000 abitanti:
Provvedimenti in caso di mancato adempimento
In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale e' ridotto della meta', con riferimento alle tre successive mensilita', rispettivamente, l'importo dell'indennita' di mandato e degli emolumenti. Il sindaco e', inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".