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Dichiarazione Ann.le IVA in forma autonoma

Dichiarazione Ann.le IVA in forma autonoma

Obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma differito ancora di un anno.

La presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma rappresenta una mera facoltà per i contribuenti non solo per il periodo d'imposta 2015 ma anche per il 2016. Per i medesimi anni permane l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA entro la fine del mese di febbraio.

A breve distanza dall'introduzione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio, disposto dalla legge di stabilità per il 2015, la legge di conversione del decreto Milleproroghe posticipa l'entrata in vigore di tale obbligo di un anno.
Ciò è quanto prevede la legge 27 febbraio 2015 n. 11 di conversione del Decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. Decreto Milleproroghe) che ha modificato l'articolo 1, comma 641 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d. Legge di Stabilità per il 2015).
Pertanto, la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2015 dovrà essere presentata in forma unificata, ossia unitamente al modello UNICO (restando salva ovviamente la facoltà di presentare la stessa in forma autonoma a partire dal 1° giorno del mese di febbraio al ricorrere delle specifiche fattispecie individuate dal legislatore).

Ma andiamo con ordine.
La legge di stabilità 2015
Prima della modifica introdotta dalla legge di stabilità per il 2015, l'articolo 8 comma 1 del DPR n. 322/1998 riconosceva la facoltà di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma soltanto ad alcune categorie di contribuenti, quali ad esempio:

  • le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente;
  • le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo, anche perperiodi inferiori all'anno;
  • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest'ultimi abbiano partecipato durante l'anno alla procedura;
  • i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale;
  • i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

A decorrere dal periodo d'imposta 2015, la legge di stabilità per il 2015, dando attuazione alle previsioni recate dall'articolo 252, comma 1 della Direttiva n. 2006/112/CE, ha previsto:

  • l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA separa tamente rispetto al modello UNICO;
  • l'abolizione dell'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.

In altri termini, il legislatore, nell'intento (alquanto discutibile) di semplificare gli adempimenti IVA posti a carico dei contribuenti, ha introdotto l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello al quale la stessa si riferisce.

Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, pertanto, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2015 deve essere presentata da tutti i contribuenti in forma autonoma ntro il 29 febbraio 2016, venendo meno l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA previsto dall'articolo 8-bis del DPR n. 322/1998.

La legge di conversione del decreto Milleproroghe
Inaspettatamente, passando così inosservato a molti, la legge del 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del decreto Milleproroghe ha differito di un anno l'entrata in vigore dell'obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma, introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015.
Mediante l'inserimento del comma 8-bis nell'articolo 10 del D.L. n. 192/2014, il legislatore ha previsto:

  • l'introduzione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro la fine del mese di febbraio a decorrere da quella relativa al periodo d'imposta 2016, da presentare nel 2017;
  • l'abrogazione dell'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA a decorrere dal medesimo periodo d'imposta.

Pertanto, alla luce delle modifiche normative che si sono susseguite in un breve lasso di tempo, gli adempimenti dichiarativi e comunicativi posti in capo al contribuente possono essere così schematizzati:

Dichiarazioni e comunicazioni IVA da presentare nel 2016

  • la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2015 deve essere presentata congiuntamente al modello UNICO (salvo il ricorrere di specifiche fattispecie) nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre del 2016;
  • la comunicazione annuale dati IVA relativa al 2015 deve essere presentata entro il 29 febbraio 2016.

Dichiarazioni e comunicazioni IVA da presentare nel 2017

  • la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2016 deve essere presentata obbligatoriamente in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017;
  • la comunicazione annuale dati IVA relativa al 2016 non deve essere più presentata

(Fonte Ipsoa)


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