Ricordiamo le principali indicazioni fornite dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate 1/E, del 17/1/2018, in merito alla registrazione delle fatture di acquisto emesse dai fornitori nel 2017, e ricevute rispettivamente nel 2018 ovvero nel 2017:
- le fatture emesse nel 2017 (con riferimento alla data documento) e ricevute nel 2018, possono continuare ad essere registrate nel 2018 (con riferimento alla data registrazione) e confluiscono nella liquidazione del periodo (mese o trimestre) in cui sono state registrate e confluiranno altresì, il prossimo anno, nella dichiarazione Annuale IVA 2019 (competenza 2018). In pratica nulla cambia rispetto al passato;
- le fatture emesse nel 2017 (con riferimento alla data documento) e ricevute nel 2017, ma per le quali non è stata effettuata la registrazione nel 2017 (cd. "fatture dimenticate"), devono anch'esse essere registrate nel 2018 (con riferimento alla data registrazione) e confluiscono esclusivamente nella dichiarazione Annuale IVA 2018 (competenza 2017) e non confluiscono in nessuna liquidazione di periodo (mese o trimestre), né del 2017 né nel 2018.
N.B. Occorre prestare la massima attenzione al fatto che si tratti davvero di fatture emesse nel 2017 e ricevute nel 2017, in quanto solo per queste fatture deve essere adottata la nuova modalità di registrazione, mentre per quelle ricevute nel 2018 nulla cambia a livello di registrazione rispetto alle modalità utilizzate in passato.
- Il presente flusso fa riferimento a "fatture dimenticate" dell'anno 2017, ma può essere utilizzato anche negli anni successivi per le fatture cartacee.
- Il presente flusso può essere utilizzato anche per le fatture elettroniche a partire dall'anno 2019. Si pensi al caso di una fattura elettronica emessa il 20/12/2019, ricevuta il 30/12/2019 e registrata entro il 30/04/2020 (termine per la presentazione della Dichiarazione IVA).
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