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Comunicazione Li.Pe. - Flusso Operativo

 - Art. 21-bis, DL n. 78/2010
L’obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nel DL sopra riportato. Il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma.

La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo
 - Esonero
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
 - Sanzioni
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Inviando la Dichiarazione IVA 2020 entro la fine di febbraio è possibile compilare il nuovo quadro VP, comunicando con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

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