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La rilevazione delle fatture ricevute a fine anno e le "regole dello SDI".

L'introduzione del Sistema di Interscambio, che appone data certa alle fatture ricevute dalle imprese, ha rivoluzionato la gestione delle fatture a cavallo d’anno, con riferimento agli aspetti di registrazione contabile e i riflessi sul diritto alla detrazione dell’imposta e talvolta anche della deduzione costo.

Al 31 dicembre di ciascun anno le imprese sono tenute a verificare la ricezione delle fatture di acquisto e l'invio delle fatture emesse, ai fini di una corretta imputazione in bilancio di costi e ricavi di competenza e del legittimo esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva.
Tale verifica assume rilievo particolare a partire da quest’anno in considerazione del valore dirimente assunto dalla data di ricezione delle fatture sancita dallo Sdi per tutte le fatture elettroniche.
La data di ricezione indicata dal sistema di interscambio, infatti, fissa temporalmente in modo inderogabile la data di ricezione del documento e tale circostanza non può assolutamente essere trascurata con riferimento alle cosiddette fatture “a cavallo d’anno”.

FATTURE "2019" RICEVUTE NEL CORSO DEL 2019

Per le imprese che ricevono dai propri fornitori fatture 2019, seppur negli ultimi giorni dell'anno, le modalità di rilevazione dell'IVA da portare in detrazione sono piuttosto chiare.
In tal caso si potrà procedere alla contabilizzazione della fattura passiva in tale anno e quindi si potrà legittimamente detrarre l’imposta nella liquidazione IVA di dicembre2019 o nel IV trimestre 2019 nel caso dei trimestrali.

Per comprendere meglio esaminiamo la ricezione, da parte di un'impresa, di fatture di acquisto con diverse date di riferimento, ma pur sempre nell'anno in corso:
Ipotesi A:

  • Fattura immediata datata 10/11/2019
  • Ricezione da parte dello SdI in data 11/11/2019
  • Annotazione registro IVA acquisti 11/11/2019
  • La detrazione dell'IVA sarà fruibile nel mese di novembre 2019.

Ipotesi B:

  • Fattura immediata datata 12/10/2019
  • Ricezione da parte dello SdI in data 13/11/2019
  • Annotazione registro IVA acquisti 15/11/2019
  • La detrazione dell'IVA sarà fruibile nel mese di ottobre 2019.

FATTURE "2019" RICEVUTE NEL CORSO DEL 2020

Particolare attenzione meritano invece le fatture emesse sul finire dell’anno. In tal caso, infatti, possono verificarsi diverse ipotesi:

Ipotesi A:

  • Fattura immediata datata 30/12/2019
  • Ricezione da parte dello SdI in data 30/12/2019
  • Annotazione registro IVA acquisti 31/12/2019
  • La detrazione dell'IVA sarà fruibile a partire nel mese di dicembre 2019.

Ipotesi B:

  • Fattura immediata datata 31/12/2019
  • Ricezione da parte dello SdI in data 03/01/2020
  • Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2020
  • La detrazione dell'IVA sarà fruibile soltanto dal mese di gennaio 2020.

Ipotesi C:

  • Fattura immediata datata 31/12/2019
  • Ricezione da parte dello SdI in data 31/12/2019
  • Annotazione registro IVA acquisti 03/01/2020
  • In questo caso poiché la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2019 la detrazione dell'IVA non sarà avvenuta nel mese di dicembre ma non potrà nemmeno avvenire nel mese di Gennaio 2020 stante la specifica preclusione valevole per le fatture a cavallo d’anno per cui al contribuente non rimane altra scelta che registrare la fattura tardiva nell’apposito registro sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020.

Deducibilità del costo nelle fatture di fine anno

L’introduzione della fatturazione elettronica ha impatti rilevanti oltre che sulla detrazione dell’Iva anche sull’imputazione dei costi e dei ricavi con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il cosiddetto criterio delle registrazioni di cui all’art. 18 co. 5 del D.P.R. 600/73.

RICORDA - che per tali contribuenti ai fini delle imposte dirette vige il c.d criterio di cassa ma costi e ricavi si considerano pagati/incassati al momento della registrazione della relativa fattura.